Condizioni |
CL 1-Accordo. Con il presente contratto il Locatore acconsente a locare l'unità sopra specificata al Conduttore e a non stipulare alcun altro accordo relativo alla locazione di detta unità per lo stesso periodo di tempo. Conduttore conviene di prendere in locazione l'unità e di pagare, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa concordata entro e non oltre le date specificate nel presente contratto. CL 2-Consegna. Il Locatore si impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l'imbarcazione al Conduttore nel porto ed il giorno prestabilito in condizioni di navigabilità, integralmente armata, pulita, in buone condizioni nella sua interezza, munita di adeguate attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori nonchè dei documenti e delle dotazioni di sicurezza prescritti per legge. CL 3-Ritardo nella consegna. 1) Qualora il Locatore, per qualsiasi motivo non dipenda da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a disposizione del Conduttore l'unità, nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità, di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro 3 giorni con obbligo di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto, il Conduttore avrà la facoltà: a) di recedere dal presente contratto, purchè ne dia comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24 ore successive; in tal caso il Locatore dovrà immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal Conduttore, oltre gli interessi maturati e risponderà degli eventuali danni; b) confermare la locazione; in tal caso il canone decorrerà dalla effettiva presa in consegna dell'unità, ferma restando la scadenza del contratto salvo patto contrario. 2) Il Locatore, in caso di risoluzione del contratto, non sarà tenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna se questo è dovuto a causa di forza maggiore, ma dovrà unicamente restituire le somme anticipate dal Conduttore senza interessi. CL 4-Inventario di Bordo. Il Locatore e il Conduttore, prima della consegna e della riconsegna dell' unità dovranno redigere in contraddittorio un verbale relativo all'inventario di bordo ed i generi di consumo esistenti a bordo. L'unità verrà consegnata con il pieno di combustibile e dovrà essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna, dovranno essere reintegrate a cura del Conduttore. CL 5-Modi e limiti dell'utlizzazione dell'unità-Divieti. Il Conduttore è tenuto ad usare l'unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove l'unità possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza entro il limiti dell'area di crociera. Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili. In particolare il Conduttore non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale) armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui l'unità verrà a trovarsi. Il Conduttore, inoltre, dovrà rispettare il numero minimo di persone presenti a bordo e non potrà lasciare l'ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente Autorità e/o quando le condizioni meteomarine e/o lo stato dell'unità siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e/o dell'unità stessa. L'unità, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere utilizzata in regate o altre manifestazioni agonistiche, né impegnata in sports acquatici pericolosi, che possano compromettere la sicurezza e l'integrità dell'unità stessa. Il Conduttore e/o qualsiasi persona presente a bordo non potranno tenere alcun animale a bordo, salvo specifico consenso del Locatore. CL 6-Riconsegna. Al termine della locazione l'unità dovrà essere riconsegnata dal Conduttore al Locatore nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d'uso nelle quali la stessa è stata consegnata all'inizio del contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall' uso ordinario, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal Conduttore. In caso di danni all'arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il Conduttore si impegna a risarcire, prima del suo sbarco, il Locatore del danno arrecato, in base al prezzo corrente di mercato ove non sia possibile procedere tempestivamente alle riparazioni e/o sostituzioni. Nel caso in cui si rendano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà indennizzare il Locatore per il tempo, necessario all' esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione. Il Conduttore potrà riconsegnare l'unità nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di locazione, tuttavia tale anticipata riconsegna non darà diritto al Conduttore a pretendere alcun rimborso, neanche parziale, del prezzo di locazione . CL 7-Ritardo nella riconsegna. Se per fatto del Conduttore la riconsegna dell'unità non dovesse avvenire secondo le modalità ed i termini prestabiliti, al Locatore è dovuto, per il periodo eccedente la durata del contratto, un corrrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o frazione superiore a due ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata. Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il Conduttore sarà tenuto inoltre ad indennizzare il Locatore per i maggiori danni subiti a seguito della mancata disponibilità dell'unità e/o per la risoluzione di un successivo contratto e/o per la ritardata consegna dell'unità ad altro utilizzatore. Qualora il Conduttore decidesse di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello indicato nel presente contratto, il tempo necessario per riportare l'unità nel porto di riconsegna stesso, che dovesse eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del ritardo. Sono a carico del Conduttore anche le spese di trasporto o di trasferimento dell'unità nel porto di riconsegna. CL 8-Risoluzione del Contratto. Prima dell'inizio della locazione, qualora il Conduttore non sia in grado di adempiere il presente contratto, dovrà inviare immediatamente comunicazione scritta al Locatore.In tal caso quest'ultimo avrà la facoltà di trattenere tutti i pagamenti ricevuti, senza diritto al risarcimento danni. Nel caso in cui il Locatore sia in grado di stipulare un nuovo contratto di utilizzazionedell'unità per il medesimo periodo, lo stesso sarà tenuto a restituire al Conduttore l'importo dei pagamenti ricevuti, deducendo l'eventuale minor somma lucrata (qualora le condizioni del nuovo contratto siano meno favorevoli rispetto al presente) e tutte le spese (inclusi i compensi di mediazione) sostenute per la conclusione sia del presente contratto che per l'eventuale nuovo contratto. CL 9-Sospensione del canone, impedimento temporaneo. Qualora successivamente la consegna al Conduttore e per fatto non imputabile al medesimo l'unità subisca un avaria all'apparato motore o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la sua ragionevole utilizzazione, troverà applicazione la seguente regolamentazione. A) se il periodo di interruzione dovesse essere superiore alle 24 ore consecutive, il canone sarà sospeso dal momento in cui si sarà verificata l'interruzione fino al momento in cui l'unità potrà riprendere il servizio. I consumi per combustibili, relativi al periodo di interruzione, saranno a carico del Locatore e saranno contabilizzati ai prezzi dell'ultimo rifornimento. Resta comunque ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario. B) Se l'interruzione dovesse invece superare le 48 ore consecutive, se in acque italiane, o 72 ore, se in acque estere, o l'unità andasse perduta, il Conduttore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Locatore ed avrà diritto alla restituzione della rata di canone non goduta. In tali circostanze la riconsegna dell'unità si intenderà avvenuta nel luogo ove si è verificata l'avaria o laddove l'unità è andata perduta, il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di alloggio e di viaggio per sé, i suoi ospiti e il Comandante, necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna o il luogo di abituale residenza, qualora quest' ultimo risultasse più vicino rispetto al primo. Ogni qualvolta si verifichi un' avaria che comporti l'inutilizzazione dell'unità, il Conduttore sarà tenuto a redigere un verbale dell' accaduto. CL 10-Maltempo. Il Locatore non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a contrarie disposizioni dell' Autorità Marittima. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare. CL 11-Manutenzione. Il Locatore sarà tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale dell'unità secondo l'impiego convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unità e alle sue parti. Il Conduttore, invece, è obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore, delle batterie, dei winches, delle vele, ecc.) al fine di conservare l'unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna. Nel caso di riparazioni urgenti ed improrogabili, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso qualora le stesse siano di spettanza del Locatore, purchè sia da quest'ultimo autorizzato. CL 12-Spese correnti. Il Conduttore sarà tenuto a sostenere le spese relative all'uso ed ai consumi dell'unità per il periodo di locazione, ed in particolare: combustibile, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti all'utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo. Qualora non fosse possibile accertare le spese relative all' utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore e quindi essere documentate nel più breve tempo possibile. CL 13-Comando dell'unità. La scelta del Comandante è subordinata al gradimento del Locatore. Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al Comandante designato l'abilitazione al comando dell'unità. Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero ritenute sufficienti per il tipo di unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore o un suo rappresentante potranno chiedere al Conduttore di provvedere alla sostituzione. In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei membri della Commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1977 presso l'ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al porto di consegna dell'unità. Il Comandante, qualora dovesse risultare essere persona diversa dal Conduttore, dovrà anch'egli sottoscrivere il presente contratto. Il Comandante si assumerà tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone. CL 14-Obblighi del Comandante. Il Comandante dovrà in particolare prestare ascolto all'Autorità Marittima quando vieti la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo, pericolosità dell'area, ecc.) Qualora le condizioni meteomarine presentino elementi con intensità superiore a forza 5 della scala Beaufort, il Comandante non dovrà uscire dal porto o se in navigazione dovrà fare approdo nel più vicino porto o punto di ancoraggio sicuro. Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante dovrà assicurarsi che l'unità non venga mai lasciata senza alcun controllo, adeguato alla situazione ed al luogo. Il Comandante, il Conduttore e i suoi ospiti, si impegnano a rispettare tutte le leggi del paese in cui verrà a trovarsi l'unità, ivi comprese le normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle Autorità Portuali e le normative vigenti in materia di pesca e subacquea. Il Comandante dovrà altresì comunicare immediatamente al Locatore eventuali incidenti, avarie, danni e anomalie che si siano verificati a bordo dell'unità. Resta inteso che il conteggio delle ore (come cl.9) inizi dal momento della ricezione di una comunicazione scritta. CL 15-Assicurazione. Il Locatore espressamente si obbliga ad assicurare e a tenere assicurata a propria cura e spese l'unità per tutta la durata della locazione contro i rischi ordinari della navigazione, ivi compresi l'avaria particolare, ricorso terzi 4/4 in modo che il Conduttore sia esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unità o a terzi. Provvederà altresi ad accendere, presso primaria Compagnia, separata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità, nonché a copertura dei rischi per i terzi trasportati. CL 16-Diritti e Brokerage. Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non venisse rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita. CL 17-Forza Maggiore. Ai fini del presente contratto per "Forza Maggiore" si intenderà in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi, omissioni, incidenti o Atti di Diofuori dal ragionevole controllo del Locatore o del Conduttore (compreso, ma non limitato a scioperi, serrate o altre dispute aziendali, agitazione popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio, esplosione,sabotaggio, pirateria, tempesta, collisione, incaglio o altri accidenti in mare). CL 18-Sublocazione e cessione del contratto. Il Conduttore si impegna a non sub-locare ad altri l'unità ad alcun titolo. CL 19-Compensi per assistenza, salvataggio e recupero. Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati dall'unità durante il presente contratto (al netto della quota spettante al Comandate, delle quote di locazione non godute dal Conduttore, dei danni subiti dall'unità, di tutte le spese sostenute dal Locatore e dal Conduttore, ivi comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati durante le operazioni di soccorso), sarà suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore. Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatore, per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il Conduttore e il Comandante. CL 20-Richiesta di rimorchio/assistenza. Il Conduttore e/o il Comandate saranno direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio/assistenza richieste ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone presenti a bordo e per l'integrità dell'unità che comunque non siano conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandate. CL 21-Legge applicabile. Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia. CL 22-Arbitrato. Per qualunque controversia che dovesse derivare dal presente contratto, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Napoli. |