Condizioni |
PARTE II: CONDIZIONI 1. LOCAZIONE – Il Locatore concede ed il Conduttore prende in locazione l'unità come sopra individuata, per il periodo convenuto e alle condizioni contenute nel presente contratto fatto in duplice originale e composto da Parte I, Parte II ed eventuali allegati. L’unità deve essere utilizzata solo per diporto a scopo ricreativo, escludendo espressamente il suo impiego per l’insegnamento della navigazione da diporto, per attività sportive e quale unità appoggio per immersioni subacquee. 2. OBBLIGHI DEL LOCATORE- Il locatore si impegna a non stipulare alcun altro contratto di locazione relativo all'unità per lo stesso periodo di tempo; inoltre deve: 1) consegnare l’unita’ al Conduttore nel luogo e nel tempi convenuti, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, munita delle dotazioni di sicurezza e dei documenti prescritti per legge; il tempo necessario al chiarimento delle modalità d'uso dell’imbarcazione rientra nel periodo del contratto. 2) assicurare e tenere assicurata l’unità secondo quanto previsto nella Parte II, clausola 11; 3) restituire prontamente al conduttore, senza interessi, il deposito cauzionale dopo avere constatato l'inesistenza di danni all'unità, dl violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal Conduttore durante la locazione; ogni eventuale trattenuta dovrà essere regolarmente documentata; 4) provvedere alle riparazioni e alle sostituzioni dovute a vizi occulti propri dell'unità o di sue parti, nonché a quelle dovute a logorio per l'uso normale dell’unità secondo l’impiego convenuto. L'obbligo di consegna diventerà attuale ed esigibile per il locatore soltanto dopo che il Conduttore avrà corrisposto l'intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione e avrà sottoscritto l'inventario di cui al punto 6).> 3. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - il Conduttore è responsabile dell’imbarcazione, per tutti gli effetti di legge, nell'intero periodo indicato nel presente contratto; egli, in particolare, e tenuto ad usare con particolare prudenza, perizia, diligenza, l’imbarcazione in conformità all'impiego convenuto e secondo le caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di bordo, nonché ad adempiere tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto durante il periodo di conduzione. Il Conduttore deve: 1) pagare al Locatore, nei modi e nei termini convenuti, il fitto relativo al periodo di locazione pattuito; 2) versare, a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal presente contratto, il deposito cauzionale contestualmente alla presa in consegna dell'unità; 3) utilizzare l'unità esclusivamente per diporto a scopo ricreativo, con la normale diligenza e secondo le sue caratteristiche tecniche, tra porti e ancoraggi buoni e sicuri, compresi entro l limiti di navigazione convenuti, ove possa stare con sicurezza sempre galleggiante, programmando la navigazione in modo da riconsegnare l'unità nel luogo e tempo convenuti; 4) rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili; 5) usare la barca esclusivamente nell'ambito di competenza del documento di abilitazione proprio o della persona designata; 7) sostenere tutte le spese per la fornitura di combustibile, dl olio lubrificante, dl acqua, di elettricità, del cibo e delle bevande per se ed i suoi ospiti, i costi di comunicazione, spese di diritti portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche nei porti privati, ed in genere tutte le spese ed i costi conseguenti all'utilizzo dell’unità da parte del Conduttore e dei suoi ospiti per tutta la durata della locazione; 8) informare periodicamente il Locatore, tramite telefono, telefax, telegramma o altro mezzo idoneo di comunicazione, circa lo stato e la posizione dell’unità; in caso di incidente, danno o avaria il Conduttore dovrà darne immediata comunicazione ed eventuali riparazioni dovranno essere concordate ed autorizzate per iscritto dal Locatore; 9) ancorare l'imbarcazione davanti alla costa in posizione sicura ed esercitare un continuo controllo; 10) condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non subiscano danni; 11) non tenere alcun animale a bordo; 12) non usare per la pulizia esterna ed interna della barca, alcun materiale che possa danneggiarla; 13) spegnere il motore con una inclinazione della barca superiore ai l5°; 14) provvedere, durante il periodo dl locazione, alla manutenzione ordinaria dell’unità per conservarla nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna ed in regola con le leggi ed i regolamenti vigenti, nonché alle riparazioni ed alle sostituzioni necessarie all'unità se imputabili alla sua responsabilità o a quella del suoi ospiti; 15) sostenere il costo del danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Conduttore stesso e dei suoi ospiti, la franchigia; 16) riconsegnare l’unità al Locatore nel luogo e nei tempi convenuti e nel medesimo buono stato in cui venne consegnata, salvo il normale deperimento, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dall'armatore al momento della consegna e libera da ogni vincolo e gravame dipendente da obbligazioni assunte dal Conduttore; In caso siano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna. Con il presente contratto il Conduttore si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni. Il Conduttore potrà assumere solo in proprio. ' senza pertanto spendere il nome dell'armatore, le eventuali obbligazioni inerenti l'imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal Conduttore. Il Conduttore è tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto locatario, senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta. Inoltre, il Conduttore si impegna espressamente a: non cedere i diritti derivanti dal presente contratto, senza autorizzazione scritta del Locatore; non utilizzare l'unità per trasportare passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio; rispettare il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili; ad assumere la piena responsabilità della sicurezza e della condotta del minori presenti a bordo; non partecipare a regate, competizioni nautiche e manifestazioni sportive di qualunque genere; a non tenere a bordo armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso personale; non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza; non uscire da un porto o lasciare un ancoraggio sicuro quando l'Autorità competente vieti la navigazione o le condizioni del vento siano uguali o superiori a forza 6 della scala Beaufort o, in generale, quando le condizioni meteo-marine, lo stato dell'unità e del suo equipaggio siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e dell'unità; non sublocare l'unità; la violazione di tale obbligo comporterà l'assunzione per il conduttore della responsabilità per ogni eventuale danno subito dall'imbarcazione. 4. PAGAMENTI - l pagamenti relativi al fitto, nonché il versamento del deposito cauzionale, devono essere effettuati dal Conduttore al Locatore nei modi e nei termini convenuti. Se, invece il presente contratto è stato concluso tramite il Mediatore Marittimo, incaricato da ambo le parti di svolgere la funzione di Depositario, allora il fitto deve essere corrisposto nel modi e nei termini convenuti dal Conduttore al Depositario che lo custodirà e gestirà nei modi previsti dalle leggi vigenti, provvedendo a: a) trasferire l’acconto del fitto al Locatore, dedotte le provvigioni spettanti al Mediatore, tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello precisato per l'acconto nella Parte I, voce I. b) trasferire il saldo del fitto complessivo al Locatore tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello precisato per il saldo nella Parte I, voce I. In caso di: a) mancato pagamento dell'acconto nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi nullo. b) mancato pagamento del saldo e/o versamento del deposito cauzionale nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto sarà considerato risolto e l'Armatore potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto al risarcimento dei danni. 5. DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia dl qualsiasi obbligazione derivante dal presente contratto, il Conduttore dovrà versare al Locatore, alla consegna dell'unità, la somma indicata nella Parte I, voce I, a titolo di deposito cauzionale. Tale somma dovrà essere restituita dal Locatore, al conduttore, senza interessi, successivamente alla riconsegna dell'unità dopo avere constatato l'inesistenza di danni all'unità e di mancanze e/o rotture alle parti indicate nell’inventario dl bordo, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte e/o sanzioni subite dal Conduttore durante il periodo dl locazione. Ogni eventuale trattenuta dovrà essere propriamente documentata. 6. INVENTARIO E GENERI DI CONSUMO - La consegna e la riconsegna dell’unita devono avvenire previa redazione, in contraddittorio tra il Locatore ed il Conduttore, del verbale riguardante I’inventario di bordo ed i generi di consumo (combustibile, olio lubrificante, acqua, provviste di coperta, macchina, cambusa e camera) esistenti a bordo. L'unità deve essere consegnata ed essere riconsegnato con il pieno di combustibile. Il Conduttore deve reintegrare le mancanze o rotture che verranno accertate al termine della locazione. Con la sottoscrizione dell'inventario, il Conduttore conferma espressamente di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, in stato di navigabilità e idonea all'uso pattuito: ne segue che egli non potrà muovere più alcuna contestazione e l'armatore sarà liberato da ogni responsabilità in proposito. 7. CONSEGNA – L’unità deve essere consegnata e presa in consegna nei termini indicati nella Parte I, voci D ed E. il Locatore che, per avaria o per qualsiasi altro motivo indipendente dalla sua volontà, non possa consegnare l'unità oggetto del contratto, può sostituire tale unità con un'altra di dimensioni e caratteristiche analoghe o superiori a sua discrezione. Qualora nè l’unità oggetto del contratto, nè quella sostitutiva, fosse messa a disposizione del Conduttore entro 48 ore correnti dalla scadenza del limite di consegna pattuito, questi avrà la facoltà di recedere dal presente contratto, senza penalità alcuna. In caso di: a) conferma della locazione, il fitto decorrerà dal momento dell’effettiva presa in consegna dell'unità; b) risoluzione del contratto, ogni compenso pagato dal Conduttore gli dovrà essere immediatamente restituito, senza interessi. Il Locatore non sarà tenuto al pagamento di danni per il ritardo nella consegna se questo non sarà dovuto a suo dolo o colpa grave 8. RICONSEGNA - l’Unità deve essere riconsegnata dal Conduttore nei termini indicati nella Parte I voci D ed E. Se per qualsiasi causa, tranne che per fatti imputabili al Locatore, la riconsegna fosse ritardata: a) per un periodo non eccedente la decima parte della durata dei contratto, sarà dovuto dal Conduttore un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di fitto giornaliera. b) per un periodo eccedente la decima parte della durata del contratto, sarà dovuto dal Conduttore un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di fitto giornaliera per ogni giorno (o parte di esso) fino a quando la riconsegna sarà effettuata, salva la prova di maggiori danni da parte del Locatore. Ai fini del presente contratto sarà considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l’unità nel porto previsto per la riconsegna, qualora il conduttore terminasse la locazione in un porto diverso; saranno inoltre a carico del Conduttore tutte le spese connesse con il trasferimento dell’unità al porto previsto per la riconsegna. 9. SOSPENSIONE DEL FITTO – Qualora, a causa di avarie inerenti le sole parti costitutive dell'unità le cui riparazioni o sostituzioni siano imputabili al Locatore in quanto dovute a vizi occulti o a logorio per uso normale secondo quanto previsto nella Parte II, clausola 2, punto 5) del presente contratto, a) l’utilizzo dell'unità venga impedito per un periodo inferiore a 6 (sei) ore, il fitto decorrerà regolarmente a partire dal momento in cui ha avuto inizio l’interruzione fino al momento in cui l’unità sarà in grado di riprendere il servizio; a) l’utilizzo dell'unità venga impedito per un periodo compreso tra 6 (sei) e 48 (quarantotto) ore consecutive il fitto non decorrerà a partire dal momento in cui ha avuto inizio l’interruzione fino al momento in cui l’unità sarà in grado di riprendere il servizio. Resta ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario. b) l'unità andasse perduta o l'utilizzo di questa venisse impedito per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore consecutive il Conduttore potrà invocare la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Locatore. Qualsiasi compenso pagato in anticipo, a partire dal momento in cui si é verificata l’interruzione o la perdita dovrà essere restituito al Conduttore. In queste circostanze la riconsegna dell'unità avverrà nel luogo ove si è verificata la causa dell’interruzione o laddove l’unità è andata perduta; il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per se e per i suoi ospiti necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna. La presente clausola trova applicazione solo nel caso in cui il Conduttore provveda a trasmettere comunicazione scritta (tramite raccomandata, telegramma, fax o email) all'Armatore entro e non oltre 24 ore da quando si è manifestata l'avaria. 10. DANNI, AVARIE, INCIDENTI, RIPARAZIONI: in caso di danno, avaria o incidente, il Conduttore deve avvisare immediatamente l'Armatore; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e l'imbarcazione. Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa autorizzazione dell'armatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del Conduttore e gli verranno rimborsate solo se la causa delle stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente contratto. A tutela dei propri diritti il Locatore potrà trattenere la cauzione, sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o quant'altro. Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal Conduttore al di fuori della fascia oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non addebitabili a responsabilità del Locatore, secondo quanto previsto nel presente contratto, dovranno essere pagate dal Conduttore alle normali tariffe orarie vigenti sul mercato, più i materiali. Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere effettuate dal Conduttore direttamente al Locatore al momento della restituzione dell’imbarcazione. La decorrenza di quel termine o l'eventuale denuncia a persona diversa dall'armatore comporterà per il Conduttore la decadenza dall'azione di rimborso. 11. ASSICURAZIONI – Il Locatore deve assicurare e tenere assicurata l’unità per la durata della locazione tramite polizza corpi stimata comprendente i casi di avaria particolare e ricorso terzi 4/4, nonché tramite polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell’unità; tale assicurazione non copre: la perdita o il danneggiamento delle cose del locatario e dei trasportati. Il Conduttore può richiedere che prima dell’imbarco gli sia fornita copia di tutte le polizze per consultazione, Se il Conduttore non ritenesse sufficienti i massimali di copertura dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, il quale sarà tenuto ad elevarli fino ai limiti richieste, ma le spese relative saranno a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico del Conduttore i danni non indennizzabili dall’assicuratore per fatto o colpa del Conduttore stesso e dei suoi ospiti, l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia. 12. RISOLUZIONE DEL LOCATORE - Nel caso il Locatore prima dell'inizio della locazione, decidesse di risolvere il presente contratto dando comunicazione scritta al Conduttore, allora dovrà restituire a quest’ultimo qualsiasi compenso pagato in anticipo, senza interessi, oltre al pagamento di una penale a titolo di risarcimento danni pari al 10% (dieci per cento) del fitto complessivo. 13. RISOLUZIONE DEL CONDUTTORE - Nel caso il Conduttore, prima dell'inizio della locazione, decidesse di risolvere il presente contratto dando comunicazione scritta all'Armatore, quest'ultimo avrà il diritto di pretendere il pagamento del fitto complessivo, trattenendo tutti i pagamenti ricevuti. In particolare se la comunicazione di risoluzione perviene al Locatore: 1) più di 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della locazione il Locatore avrà diritto a trattenere solo l’acconto pari al 50% versato dal conduttore; 2) se la comunicazione di risoluzione perviene al Locatore entro i 30 (trenta) giorni precedenti l’inizio della locazione il Locatore avrà diritto all’intero corrispettivo del fitto pattuito. 14. SALVATAGGIO - Il compenso netto per salvataggio e assistenza prestata ad altre unità sarà ripartito in parti uguali tra il Locatore ed il Conduttore. Tutte le misure prese dal Locatore per stabilire l’ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento saranno vincolanti per il Conduttore. 15. MEDIATORE MARITTIMO – il Locatore ed il Conduttore riconoscono il Mediatore Marittimo indicato nella Parte I, voce M, quale unico intermediario del presente contratto e parte di questo solo per quanto attiene all'attività di mediazione svolta in favore di ambo le parti. La provvigione spettante al Mediatore Marittimo è dovuta contestualmente alla conclusione del presente contratto, deve essere calcolata sul fitto lordo complessivo, è pagata dal Locatore e si intende acquisita anche se il contratto venisse meno per qualsiasi causa. Il Locatore ed il Conduttore conferiscono al Mediatore Marittimo, che accetta, l'incarico di svolgere la funzione di Depositario, autorizzandolo a ricevere, custodire e trasferire il fitto secondo le previsioni contenute nel presente contratto. 16. DIRITTO DI RECESSO - Nei caso in cui il presente contratto fosse concluso a distanza ed il Conduttore sia un Consumatore (intendendo tale la persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale), quest'ultimo potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, inviando al Locatore a) lettera raccomandata A/R; oppure, b) telegramma, telex, telefax ed e-mail, purché tale comunicazione sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Il diritto di recesso non può essere esercitato: a) nel caso in cui l’esecuzione del presente contratto debba iniziare prima dei termine di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto stesso; b) quando il Locatore su richiesta del Conduttore, si impegna a consegnare l'unità ad una data determinata o in un periodo prestabilito. 17. LEGGE E CONTROVERSIE – Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con particolare riferimento alle norme che regolano la locazione di unità da diporto vigenti in Italia e con espressa esclusione delle norme che regolano il trasporto passeggeri ed il contratto di viaggio (come definito e regolato dalla Convenzione Internazionale CCV firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970). Eventuali spese dl registrazione in caso d’uso del presente contratto saranno sostenute dalla parte che richiede la registrazione. Per la risoluzione dl ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà foro esclusivo il Tribunale di Salerno. 18. FORMAZIONE DEL CONTRATTO: le presenti parti dichiarano di avere attentamente esaminato il presente contratto e che ogni clausola e stata specificamente concordata. Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C, IV libro, II titolo, II capo, I sezione, il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare le clausole di cui ai punti 2. Obblighi del Locatore, 3. Obblighi del Conduttore, 7. Consegna, 8. Riconsegna, 10. Danni, avarie, incidenti, riparazioni, 11. Assicurazioni, 12. Risoluzione del Locatore, 13. risoluzione del conduttore, 16. Diritto di recesso, 17. Legge, controversie e foro competente. |